Art. 20.
(Tutela e sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole).

      1. La rubrica del capo XI del testo unico è sostituita dalla seguente: «Lavoratori autonomi».
      2. Il comma 2 dell'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per sei mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato la maggiore età».

      3. Al comma 1 dell'articolo 68 del testo unico, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».
      4. Al comma 2 dell'articolo 68 del testo unico, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».